Il Nostro Statuto

 LO STATUTO DEL PARTITO DEMOCRATICO DELLA VALLE D’AOSTA

 

CAPO I 

Principi e soggetti della democrazia interna 

Articolo 1.  (Principi della democrazia interna e Istituzione)   

1. Il Partito Democratico è un partito federale costituito da elettori ed iscritti, fondato sul principio delle pari opportunità, secondo lo spirito degli articoli 2, 49 e 51 della Costituzione.

2.Nell’ambito dell’organizzazione federale del Partito democratico, ai sensi degli articoli 1-11-12-15 dello Statuto nazionale, il Partito democratico – Unione regionale della Valle d’Aosta (di seguito “Partito Democratico VDA”) si dota di uno Statuto Regionale.

3. Il Partito Democratico VDA affida alla partecipazione di tutte le sue elettrici e di tutti i suoi elettori le decisioni fondamentali che riguardano l’indirizzo politico e l’elezione delle più importanti cariche interne. 

4. Il Partito Democratico VDA si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne. Assicura, a tutti i livelli, la presenza paritaria di donne e di uomini nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi, pena la loro invalidazione da parte degli organismi di garanzia. Favorisce la parità fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive e persegue l’obiettivo del raggiungimento della parità fra uomini e donne anche per le cariche monocratiche istituzionali e interne. Il Partito Democratico VDA assicura le risorse finanziarie al fine di promuovere la partecipazione attiva delle donne alla politica. 

5. Il Partito Democratico VDA promuove la partecipazione politica delle giovani donne e dei giovani uomini, delle cittadine e dei cittadini dell’Unione Europea residenti ovvero delle cittadine e dei cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, garantendo pari opportunità a tutti e a tutti i livelli. 

6. Il Partito Democratico VDA riconosce e rispetta l’autonomia e il pluralismo delle organizzazioni sociali e del lavoro, riconosce e rispetta la distinzione tra la sfera dell’iniziativa economica privata e la sfera dell’azione politica. Le regole di condotta stabilite dal Codice etico e le modalità di finanziamento del partito sono tese a evitare il condizionamento di specifici gruppi di interesse nella formazione dei suoi gruppi dirigenti e dell’indirizzo politico. 

7. Il Partito Democratico VDA riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno come parte essenziale della sua vita democratica, e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l’età, le convinzioni religiose, le disabilità, l’orientamento sessuale, l’origine etnica.

8. Il Partito Democratico VDA propone un programma di governo per la Valle d’Aosta e ogni iscritto può concorrere alla elaborazione e alla realizzazione in maniera coerente, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni e dei gruppi consiliari nei diversi livelli istituzionali. A questo fine, nel rispetto del pluralismo, le modalità di elezione del Segretario e dell’Assemblea incentivano le aggregazioni e favoriscono un esercizio autorevole della guida del partito. L’elezione degli ulteriori organismi rappresentativi e di controllo interni da parte delle Assemblee è rigorosamente improntata al principio proporzionale. 

9. Il Partito Democratico VDA promuove la trasparenza e il ricambio nelle cariche politiche e istituzionali. Le candidature e gli incarichi sono regolate dal Codice etico del partito e dalle norme statutarie che, ad ogni livello organizzativo e per ogni ambito istituzionale, rendono gli incarichi contendibili, oltre a fissare un limite al cumulo e al rinnovo dei mandati. Devono attenersi al medesimo Codice etico gli eletti nelle istituzioni iscritti al Partito Democratico VDA in occasione delle nomine o proposte di designazione che ad essi

competono, ispirandosi ai criteri del merito e della competenza, rigorosamente accertati. 

10. Il Partito Democratico VDA assicura un Sistema informativo per la partecipazione basato sulle tecnologie telematiche adeguato a favorire il dibattito interno e a far circolare rapidamente tutte le informazioni necessarie a tale scopo. Il Sistema informativo per la partecipazione consente ad elettori ed iscritti, tramite l’accesso alla rete internet, di essere informati, di partecipare al dibattito interno e di fare proposte. Il Partito rende liberamente accessibili per questa via tutte le informazioni sulla sua vita interna, ivi compreso il bilancio, e sulle riunioni e le deliberazioni degli organismi dirigenti. I dirigenti e gli eletti del Partito sono tenuti a rendere pubbliche le proprie attività attraverso il Sistema informativo per la partecipazione. Per le caratteristiche peculiari della Regione e nell’obiettivo di raggiungere tutti gli iscritti rimangono validi anche gli strumenti di comunicazione e convocazione tradizionali e cartacei.

11. Il Partito Democratico VDA promuove la circolazione delle idee e delle opinioni, l’elaborazione collettiva degli indirizzi politico‐programmatici, la formazione di sintesi condivise, la crescita di competenze e capacità di direzione politica, anche attraverso momenti di studio e di formazione. 

12. Il Partito democratico – Unione regionale della Valle d’Aosta assume denominazione bilingue italiana e francese: Partito democratico della Valle d’Aosta-Partit démocratique de la Vallée d’Aosta, sigla unica PD VdA, ai sensi degli art. 1 comma 1, dell’art.11 e dell’art.12 dello Statuo nazionale del 21-22 maggio, secondo lo spirito della Costituzione Italiana, articoli 5-6 e 116, e della legge costituzionale n.4 del 26 fabbraio 1948, Statuto Speciale della Valle d’Aosta.

13. Tutti gli atti ufficiali a partire dal presente Statuto sono redatti in italiano e francese. Anche sul simbolo compare la denominazione ufficiale bilingue di cui all’art.12

14. Nelle riunioni ufficiali del Partito è consentito, verificando che tutti i presenti possano capire per intero le comunicazioni, gli interventi e gli atti deliberativi, l’utilizzo della lingua italiana o francese o francoprovenzale. La lingua deve essere un veicolo di informazione e conoscenza e non un discrimine tra gli iscritti e simpatizzanti.

15. Lo Statuto Regionale recepisce interamente il Manifesto dei Valori, il Codice etico e lo Statuto nazionale, di cui integra per competenza statutaria la parte regionale, senza che mai vi sia contrasto con i principi fondanti del Partito federale.

 

Articolo 2.  (Soggetti fondamentali della vita democratica del Partito) 

 

1. Il Partito Democratico VDA è aperto a gradi diversificati e a molteplici forme di partecipazione. Ai fini del presente Statuto, vengono identificati due soggetti della vita democratica interna: gli iscritti e gli elettori. 

2. Per «iscritti/iscritte» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell’Unione europea residenti ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, si iscrivono al partito sottoscrivendo il Manifesto dei valori, il presente Statuto e il Codice etico e accettando di essere registrate nell’Anagrafe degli iscritti e delle iscritte oltre che nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori. 

3. Ai fini del presente Statuto, ove non diversamente indicato, per «elettori/elettrici» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell’Unione europea residenti in Italia, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, iscritti e non iscritti al Partito Democratico VDA, dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori. 

4. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico VDA hanno diritto di: 

a) partecipare alla scelta dell’indirizzo politico del partito mediante l’elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee al livello regionale, nonché ai livelli territoriali inferiori e superiori, 

b) partecipare alle elezioni primarie per la scelta dei candidati del partito alle principali cariche istituzionali; 

c) avanzare la propria candidatura a ricoprire incarichi istituzionali; 

d) prendere parte a Forum tematici; 

e) votare nei referendum aperti alle elettrici e agli elettori e prendere parte alle altre forme di consultazione; 

f) avere accesso alle informazioni su tutti gli aspetti della vita del partito; 

g) prendere parte alle assemblee dei circoli; 

h) ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto. 

5. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico VDA hanno inoltre il diritto di: 

a) partecipare all’elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee a tutti i livelli territoriali; 

b) essere consultati sulla scelta delle candidature del Partito Democratico VDA a qualsiasi carica istituzionale elettiva; 

c) votare nei referendum riservati agli iscritti;  

d) partecipare alla formazione della proposta politica del partito e alla sua attuazione; 

e) avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica; 

f) essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita interna del partito; 

g) avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti ai diversi livelli e sottoscrivere le proposte di candidatura per l’elezione diretta da parte di tutti gli elettori; 

h) sottoscrivere le proposte di candidatura a ricoprire incarichi istituzionali. 

i) ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto. 

6. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico VDA hanno il dovere di:  a) favorire l’ampliamento dei consensi verso il partito negli ambienti sociali in cui sono inseriti;  b) sostenere lealmente i suoi candidati alle cariche istituzionali ai vari livelli;  c) aderire ai gruppi del Partito Democratico VDA nelle assemblee elettive di cui facciano parte;  d) essere coerenti con la dichiarazione sottoscritta al momento della registrazione nell’Albo.   

7. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico VDA hanno inoltre il dovere di:  a) partecipare attivamente alla vita democratica del partito;  b) contribuire al finanziamento del partito versando con regolarità la quota annuale di iscrizione;  c) favorire l’ampliamento delle adesioni al partito e della partecipazione ai momenti aperti a tutti gli elettori;  d) rispettare lo Statuto, le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni previste. 

8. L’iscrizione al partito così come la registrazione nell’Albo degli elettori e delle elettrici possono avvenire anche per via telematica, sono individuali e sono perfezionabili a partire dal compimento dal sedicesimo anno di età. La composizione, la tenuta e le forme della pubblicità dell’Albo degli elettori e delle elettrici così come dell’Anagrafe degli iscritti e delle iscritte, nel rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali, sono sottoposte al controllo degli organi di garanzia ai diversi livelli, al fine di prevenire e contrastare ingerenze nell’attività associativa del partito, di garantirne l’autonomia politica e assicurare la trasparenza delle sue attività, sulla base del Regolamento approvato dall’Assemblea nazionale.

9. Sono escluse dalla registrazione nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori del PD le persone appartenenti ad altri movimenti politici o iscritte ad altri partiti politici o aderenti, all’interno delle Assemblee elettive, a gruppi consiliari diversi da quello del Partito Democratico. 

 

 

CAPO II  Formazione dell’indirizzo politico, composizione, modalità di elezione e funzioni degli organismi dirigenti regionali 

 

Articolo 3.  (Segretario) 

 

1. Il Segretario regionale rappresenta il Partito, ne esprime l’indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione. 

2. Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l’Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell’Assemblea stessa. Se il Segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall’Assemblea o dalla Direzione regionale, l’Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza dei due terzi dei componenti. A questo fine, il Presidente convoca l’Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l’approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l’Assemblea. 

3. Il Segretario regionale in carica non può essere rieletto qualora abbia ricoperto l’incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni. 

 

Articolo 4.  (Assemblea regionale) 

 

1. L’Assemblea regionale è composta da 44 persone più il Segretario Regionale elette con le modalità indicate dal successivo articolo 9. 

2. L’Assemblea regionale e gli organi dirigenti da essa eletti hanno competenza in materia di indirizzo della politica regionale del Partito, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti regionali e definizione dei principi generali per l’esercizio dell’autonomia da parte dei Circoli Territoriali.

3. L’Assemblea regionale esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso Commissioni permanenti o temporanee, ovvero, in casi di necessità e urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dall’Ufficio di Presidenza o dalla Direzione Regionale. Il Regolamento è approvato dall’Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

4. L’Assemblea elegge a scrutinio segreto in tre distinte votazioni il proprio Presidente e i due Vicepresidenti, di cui uno in rappresentanza delle minoranze. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati più votati. Il Presidente e i due Vicepresidenti dell’Assemblea regionale restano in carica per la durata del mandato dell’Assemblea. Il Presidente e i due Vicepresidenti compongono l’Ufficio di Presidenza.

5. L’Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una volta ogni sei mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal suo Presidente se lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti. 

6. L’Assemblea regionale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Segretario. Se l’Assemblea sfiducia il Segretario, si procede a nuove elezioni per l’Assemblea e il Segretario. 

7. Possono essere cooptati da parte dell’Assemblea, previa approvazione unanime della stessa, con diritto di parola e di voto gli eletti nell’Assemblea Nazionale e fino a 25 tra coordinatori di circolo, amministratori ed ex amministratori, responsabili dei dipartimenti o di progetti specifici purchè regolarmente iscritti al partito. 

8. Partecipano, comunque, di diritto all’Assemblea regionale, e quindi con diritto di voto, nel caso in cui non ne facciano già parte integrante come eletti: il Segretario regionale dei Giovani Democratici, i Consiglieri regionali, i Consiglieri Comunali di Aosta, 2 Amministratori di Comuni della Bassa Valle, 2 Amministratori di Comuni del Centro Valle e 2 Amministratori di Comuni dell’Alta Valle, i Coordinatori dei Circoli Territoriali e Aziendali, i Componenti della Segreteria.

9. Sono invitati permanenti i Componenti della Commissione regionale di Garanzia

10. Tutti i componenti eletti o nominati nell’Assemblea regionale hanno diritto di voto e dovere di presenza. In caso di assenza essa va giustificata. Dopo 4 assenza non giustificate, su sollecitazione dell’Ufficio di Presidenza, l’Assemblea regionale dispone la sostituzione con altro membro secondo i criteri dell’art. 7 avendo cura di rispettare l’equilibrio di genere.

11. Al fine di regolare la possibilità di partecipare in modo equilibrato al dibattito, la Presidenza dell’Assemblea regionale si assume l’onore di redigere, entro la fine dell’anno in corso, un regolamento per il funzionamento dell’Assemblea regionale.

 

Articolo 5.  (Durata dei mandati del Segretario e dell’Assemblea regionale) 

1. I mandati di Segretario regionale del Partito e di componente della Assemblea regionale durano quattro anni. 

2. Il Presidente dell’Assemblea regionale indice l’elezione dell’Assemblea e del Segretario regionali sei mesi prima della scadenza del mandato del Segretario in carica. Quando ricorrano i casi di scioglimento anticipato dell’Assemblea previsti dall’articolo 3, comma 2, e dall’articolo 4, comma 7, il Presidente dell’Assemblea regionale indice l’elezione entro i quattro mesi successivi. 

Articolo 6.  (Vicesegretario)  1. Il Segretario regionale può proporre all’Assemblea regionale l’elezione di un Vicesegretario. 

2. Il vicesegretario svolge le funzioni delegate dal Segretario. 

 

Articolo 7.  (Segreteria regionale) 

1. La Segreteria regionale è l’organo collegiale che collabora con il Segretario ed ha funzioni esecutive. 

2. La Segreteria regionale è composta da non più di undici membri, nominati dal Segretario, che dà comunicazione della nomina in una riunione della Direzione regionale convocata con specifico ordine del giorno. Il Segretario può revocare la nomina dei componenti della Segreteria. Tale revoca deve essere comunicata e motivata in una riunione della Direzione regionale. 

3. Sono invitati permanenti il Capogruppo del Consiglio Regionale, il Capogruppo del Consiglio Comunale di Aosta e gli Amministratori Regionali e Comunali che hanno incarichi esecutivi.

4. Il Segretario propone l’organizzazione della Segreteria e l’individuazione delle Aree e dei relativi responsabili.

5. La Segreteria è convocata dal Segretario. 

 

Articolo 8.  (Direzione regionale) 

1. La Direzione regionale è organo di esecuzione degli indirizzi dell’Assemblea regionale ed è organo d’indirizzo politico. Esso, ai sensi del proprio Regolamento, approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario e ai membri della Segreteria. 

2. La Direzione regionale è composta da venti membri eletti dall’Assemblea regionale, con metodo proporzionale, nella prima riunione successiva alle elezioni di cui all’articolo 9. 

3. Sono inoltre membri di diritto della Direzione regionale: il Segretario; il Presidente dell’Assemblea regionale; il Vicesegretario; il Tesoriere; il Coordinatore dell’organizzazione giovanile; il Coordinatore dell’organizzazione femminile; il capogruppo del Consiglio regionale, il capogruppo del Comune di Aosta, i Componenti della Segreteria Regionale. La Direzione regionale può dar vita a suoi organi interni per organizzare la propria attività. 

4. La Direzione è convocata dal Segretario almeno ogni due mesi e presieduta dal Presidente dell’Assemblea regionale. In via straordinaria deve essere convocata dal Presidente se lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti. 

5. La Direzione, su richiesta dei suoi membri o dell’interessato, invita il Coordinatore di Circolo territoriale o suo delegato, senza diritto di voto, qualora sia iscritto all’Ordine del giorno argomento che riguardi direttamente o indirettamente questioni che investono il territorio di riferimento del Circolo.

 

Articolo 9.  (Scelta dell’indirizzo politico mediante elezione diretta del Segretario e dell’Assemblea regionale) 

 

1. Le elezioni per il Segretario e per l’Assemblea regionale sono disciplinate da un Regolamento approvato dall’Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

2. Il procedimento elettorale è articolato in due fasi. Nella prima fase, che si conclude con lo svolgimento della Convenzione regionale, le candidature a Segretario regionale e le relative piattaforme politicoprogrammatiche sono sottoposte al vaglio degli iscritti. La seconda fase consiste nello svolgimento delle elezioni. 

3. Possono essere candidati e sottoscrivere le candidature a Segretario regionale e componente dell’Assemblea regionale solo gli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa Anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni. 

4. Per essere ammesse alla prima fase del procedimento elettorale, le candidature a Segretario devono essere sottoscritte da almeno il dieci per cento dei componenti dell’Assemblea regionale uscente o da un numero di iscritti compreso tra cinquanta e cento. 

5. Il Regolamento di cui al primo comma stabilisce tempi e modalità di svolgimento delle riunioni dei Circoli e della Convenzione regionale nel corso delle quali vengono presentate le piattaforme politico-programmatiche proposte dai candidati a Segretario e si svolge intorno ad esse un dibattito aperto a tutti gli elettori del Partito Democratico VDA. 

6. Il medesimo Regolamento stabilisce le modalità di votazione da parte degli iscritti sulle candidature a Segretario regionale, in modo da garantire la segretezza del voto e la regolarità dello scrutinio, e di elezione dei delegati alla Convenzione regionale. Risultano ammessi all’elezione del Segretario regionale i candidati che nella consultazione preventiva ottengono il consenso di almeno il venti per cento dei votanti.

7. Ai fini dell’elezione, le candidature a Segretario regionale vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componente dell’Assemblea regionale. Nella composizione di tali liste devono essere rispettate la pari rappresentanza e l’alternanza di genere. La ripartizione dei seggi tra i circoli regionali viene effettuata in proporzione al numero dei voti ricevuti dal Partito Democratico VDA nelle più recenti elezioni per il Consiglio Regionale. Il comune di Aosta partecipa alla ripartizione considerando l’insieme di tutti i circoli cittadini. Ogni altro aspetto è stabilito dal Regolamento di cui al precedente comma 1, il quale prevede confronti pubblici tra i candidati. 

8. Sono ammesse a partecipare alle elezioni, in qualità di elettrici ed elettori, tutte le persone che al momento del voto rientrino nei requisiti di cui all’art. 2 comma 3 e devolvano un contributo di entità contenuta. 

9. Qualora sia stata eletta una maggioranza assoluta di componenti l’Assemblea a sostegno di un candidato Segretario, il Presidente dell’Assemblea regionale lo proclama eletto all’apertura della prima seduta dell’Assemblea stessa; in caso contrario il Presidente indice in quella stessa seduta un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l’Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi. 

 

 

CAPO III  (Struttura federale) 

 

Articolo 10

1. Il presente Statuto è approvato e modificato dall’Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Esso entra in vigore entro trenta giorni dalla sua approvazione, a meno che entro tale termine la Commissione nazionale di garanzia, la quale ha il compito di verificarne la conformità con i principi fondamentali dello Statuto nazionale, non rinvii lo Statuto con le relative osservazioni all’Assemblea regionale affinché provveda a modificarlo. In tal caso, se l’Assemblea regionale non intende adeguarsi in tutto o in parte alle osservazioni della Commissione nazionale di garanzia può ricorrere all’Assemblea nazionale, la quale decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro i successivi sessanta giorni. 

2. Forme speciali di autonomia per rispondere alle peculiari esigenze territoriali della Valle d’Aosta, in via sperimentale o permanente, possono essere richieste dall’Assemblea regionale con la procedura prevista per la revisione del presente Statuto. Tali richieste sono esaminate dall’Assemblea nazionale e da essa approvate con la procedura prevista per la revisione dello Statuto nazionale. 

 

Articolo 11  (Circoli) 

1. I Circoli costituiscono le unità organizzative di base attraverso cui gli iscritti partecipano alla vita del partito. Essi si distinguono in Circoli territoriali, legati al luogo di residenza, alla comunità montana o ad un insieme di comuni geograficamente omogenei, in Circoli di ambiente legati alla sede di lavoro e/o di studio, ed in Circoli on‐line, che vengono costituiti sulla rete internet e ai quali è possibile aderire indipendentemente dalla sede di residenza, di lavoro e di studio. In ciascuna porzione del territorio e in riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio può essere costituito un solo Circolo. In caso di partecipazione contemporanea ad un Circolo territoriale e ad un Circolo d’ambiente, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed all’elezione degli organi dirigenti di entrambi, l’iscritto deve indicare presso quale dei due Circoli intende esercitare gli altri propri diritti ai sensi del presente Statuto. 

2. Gli iscritti ai Circoli on‐line, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed all’elezione degli organi dirigenti di questi, devono comunque indicare il Circolo territoriale o d’ambiente dove esercitare gli altri propri diritti ai sensi del presente Statuto. 

3. Gli elettori possono partecipare, senza diritto di voto, alle attività dei Circoli. 

4. I Circoli funzionano sulla base di uno specifico regolamento approvato dall’Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

5. Le modalità di costituzione dei Circoli on-line, il loro funzionamento, gli organi e le relative modalità di elezione sono stabilite da un apposito Regolamento approvato dalla Direzione nazionale.

 

 

Articolo 12.  (Autonomia dei circoli) 

1. Ai Circoli è riconosciuta autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto non riservi alla potestà degli organi regionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello comunale. Nel caso di decisioni che comportino una alleanza politica con partiti non coalizzati con il Partito Democratico VDA in ambito regionale, l’organo territoriale competente è tenuto ad informare preventivamente il Segretario regionale. In caso di rilievi o richiesta di riesame della decisione, gli organi che l’hanno adottata sono tenuti a rispondere motivandola in modo esaustivo. 

2. Gli organi regionali intervengono negli ambiti riservati ai circoli soltanto se e nella misura in cui gli effetti della loro azione possono pregiudicare i valori fondamentali del partito definiti dal Manifesto e dal Codice etico. In tali casi la Direzione regionale può annullare le deliberazioni degli organismi dei circoli con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro 15 giorni dalla loro adozione. 

3. Qualora il Coordinatore di un Circolo, o una maggioranza dei componenti della relativa Assemblea, ritengano che una decisione regionale violi l’autonomia statutaria possono ricorrere entro trenta giorni dalla sua approvazione alla Commissione regionale di garanzia che giudica entro i successivi trenta giorni con decisione inappellabile. In caso di necessità la Commissione regionale di garanzia può sospendere preventivamente l’efficacia della decisione. 

4. È’ facoltà dei Circoli costituire un Coordinamento Territoriale. Oltre agli eletti sono delegati di diritto nel Coordinamento gli amministratori comunali aderenti al gruppo del Pd o gli amministratori che risultino iscritti al Pd e i consiglieri regionali aderenti al Gruppo del Pd, regolarmente iscritti al PD. Costoro esercitano solo le funzioni di elettorato attivo e non passivo. 

5. E’ facoltà dei Circoli di Aosta creare un Coordinamento cittadino che abbia una funzione di sintesi, sia per le scelte di indirizzo politico sia per quanto riguarda le indicazione per le candidature amministrative.

6. Il circolo può, su richiesta dei suoi iscritti, chiedere la partecipazione alla Direzione Regionale del suo Coordinatore o di un suo delegato, senza diritto di voto, per esporre tematiche che il Circolo stesso ritenga sia utile porre a conoscenza della direzione stessa e da inserire nell’Ordine del Giorno.

 

Articolo 13.  (Poteri sostitutivi) 

1. Per assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, in caso di necessità o di grave danno al partito in seguito a ripetute violazioni statutarie o di gravi ripetute omissioni, sentito il parere dell’organismo di garanzia, l’Assemblea regionale può convocare un’elezione anticipata dell’Assemblea e del coordinamento del circolo, individuando allo stesso tempo un organo collegiale di carattere commissariale. 

2. In caso di ripetute violazioni statutarie sulla medesima materia o di gravi ripetute omissioni, con la medesima procedura può essere nominato un organo commissariale ad acta per decidere sulle medesime materie per un periodo non superiore a sei mesi. 

3. I poteri sostitutivi di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere autonomamente esercitati dall’Assemblea regionale qualora le relative deliberazioni siano approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

 

CAPO IV  Scelta dei candidati per le cariche istituzionali 

 

Articolo 14.  (Elezioni primarie del Partito Democratico VDA)  

1. Per «primarie» si intendono le elezioni che hanno ad oggetto la scelta dei candidati alla carica di sindaco (e di vicesindaco ai sensi della legge regionale elettorale) e devono essere espletate entro 30 giorni dall’ultimo giorno utile per la presentazione delle liste 

2. Possono partecipare alle elezioni primarie indette dal Partito Democratico VDA gli elettori già registrati nell’Albo nonché quelli che lo richiedano al momento del voto. 

3. Il Regolamento per le elezioni primarie è approvato con i voti favorevoli della maggioranza dei componenti dell’Assemblea del Partito Democratico VDA del livello territoriale corrispondente, sulla base del Regolamento quadro per la selezione delle candidature alle cariche istituzionali approvato dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

4. I candidati alla carica di Sindaco e Vicesindaco vengono selezionati con il metodo delle primarie secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 2. Qualora il Partito Democratico VDA concorra con altri partiti alla presentazione di candidature comuni per tali cariche, valgono le norme contenute nell’articolo 16 del presente Statuto. 

5. La candidatura a Sindaco e Vicesindaco può essere avanzata con il sostegno del dieci per cento dei componenti della Assemblea di Circolo del relativo livello territoriale, ovvero con un numero di sottoscrizioni pari almeno al tre per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale. 

6. Qualora il Sindaco e Vicesindaco uscente, al termine del primo mandato, avanzino nuovamente la loro candidatura, possono essere presentate eventuali candidature alternative se ricevono il sostegno del trenta per cento dei componenti della Assemblea di Circolo del relativo livello territoriale, ovvero di un numero di sottoscrizioni pari almeno al quindici per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale. 

7. Le primarie per la scelta dei candidati a Sindaco e Vicesindaco si svolgono con il metodo della maggioranza relativa. 

8. Non si svolgono le elezioni primarie nel caso in cui, nei tempi prescritti dal Regolamento, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione. 

9. La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene ad ogni livello in relazione al sistema elettorale, con forme di ampie consultazione democratica e ove possibile con il metodo delle primarie.

10. Qualora le primarie non siano espletate nei tempi previsti al comma 1 art. 14, i candidati saranno nominati da una Commissione Politica del livello territoriale competente. Nel caso di Aosta, la Commissione politica, di cui fa parte di diritto il segretario e almeno un rappresentante dei Circoli designato dai Circoli stessi, viene nominata con la seguente modalità: i componenti della Commissione vengono proposti dalla Segreteria e sottoposti al voto della Direzione allargata ai Coordinatori di Circolo. I nominativi individuati dalla Commissione Politica sono sottoposti al voto dell’Assemblea di Circolo. Nel caso di Aosta i nominativi individuati dalla Commissione Politica vengono sottoposti al voto della Direzione Regionale allargata ai Coordinatori di Circolo a maggioranza relativa.

 

Articolo 15.  (Candidature per le Assemblee rappresentative) 

 

1. Il Regolamento quadro di cui all’articolo 14, comma 3, nel disciplinare le diverse modalità di selezione democratica dei candidati per le assemblee elettive, si attiene ai seguenti principi:  a) l’uguaglianza di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori;  b) la democrazia paritaria tra donne e uomini;  c) il pluralismo politico nelle modalità riconosciute dallo Statuto;  d) l’ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;  e) la rappresentatività sociale e politica dei candidati;  f) il principio del merito che assicuri la selezione di candidati competenti,anche in relazione ai diversi ambiti dell’attività consiliare e alle precedenti esperienze svolte;  g) la pubblicità della procedura di selezione. 

  

Articolo 16.  (Primarie di coalizione) 

1. Qualora il Partito Democratico VDA stipuli accordi pre‐elettorali di coalizione con altre forze politiche in ambito regionale e locale, in accordo con esse, i candidati comuni alla carica di Sindaco e Vicesindaco vengono selezionati mediante elezioni primarie aperte a tutte le cittadine ed i cittadini italiani che alla data delle medesime elezioni abbiano compiuto sedici anni nonché, con i medesimi requisiti di età, le cittadine e i cittadini dell’Unione europea residenti, le cittadine e i cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, i quali al momento del voto dichiarino di essere elettori della coalizione che ha indetto le primarie, e devolvano il contributo previsto dal Regolamento. 

2. Il Regolamento per lo svolgimento delle primarie di coalizione stabilisce le modalità per la presentazione delle candidature e la convocazione della consultazione, disciplina la competizione per la fase che va dalla presentazione delle candidature alle elezioni, fissa modalità rigorose di registrazione dei votanti e di svolgimento delle operazioni di voto. 

3. Qualora, al fine di raggiungere l’accordo di coalizione, si intenda apportare modifiche ai principi espressi nel comma 1 del presente articolo o utilizzare un diverso metodo per la scelta dei candidati comuni, la deroga deve essere approvata con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti l’Assemblea del  livello territoriale corrispondente. 

4. Nel caso di primarie di coalizione, gli iscritti al Partito Democratico VDA possono avanzare la loro candidatura qualora essa sia stata sottoscritta da almeno il trentacinque per cento dei componenti dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente, ovvero, da almeno il venti per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale. 

6. Non si svolgono le elezioni primarie di coalizione nel caso in cui, nei tempi prescritti dal Regolamento, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione. 

 

CAPO V  Principi generali per le candidature e gli incarichi 

 

Articolo 17.  (Codice etico) 

1. Non possono aderire al Partito Democratico VDA come elettori o come iscritti, non possono essere candidate a cariche interne del Partito o essere candidate dal Partito a cariche istituzionali le persone che risultino escluse sulla base del Codice etico. 

 

Articolo 18.  (Incandidabilità e incompatibilità) 

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 21 dello statuto nazionale:

1. Non è ricandidabile da parte del Partito Democratico VDA per la carica di componente del Consiglio regionale chi ha ricoperto detta carica per la durata di due mandati.

2. Gli iscritti al Partito Democratico VDA non possono ricoprire una carica monocratica di governo o far parte di un organo esecutivo collegiale per più di due mandati pieni consecutivi o per un arco temporale equivalente. 

3. Durante l’esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di segretario regionale: i presidenti di regione e dei consigli regionali, gli assessori regionali, i sindaci della città capoluogo di regione.  La carica di segretario regionale è incompatibile con le rispettive funzioni istituzionali per le quali è prevista l’incandidabilità al paragrafo precedente. La carica di segretario di circolo è incompatibile con quella di sindaco o assessore, fatto salvo per i Comuni con meno di 5 mila abitanti. 

4. Gli iscritti al Partito Democratico non possono far parte contemporaneamente di più di un’assemblea elettiva e di un organo esecutivo, tranne i casi in cui questo sia strettamente richiesto da una delle cariche istituzionali ricoperte. In tali casi, il settantacinque per cento delle indennità ricevute per le cariche collegate all’incarico istituzionale principale devono essere versate alla tesoreria del partito al livello territoriale corrispondente all’incarico principale. 

 

 Articolo 19.  (Doveri degli eletti) 

1. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Partito Democratico VDA per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni. 

2. Gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla tesoreria una quota dell’indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal Regolamento di cui all’articolo 33 comma 2, è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Partito Democratico VDA. 

3. Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli iscritti della loro attività 

4. Se nelle competenze discrezionali e nell’autonomia degli eletti ricade la nomina di organi tecnici o amministrativi, di presidenze di Enti o di membri di consigli di amministrazione, di consulenti e professionisti, gli eletti si impegnano a seguire criteri di competenza, merito e comprovata capacità. 

 

 

CAPO VI  Strumenti per la partecipazione,  l’elaborazione del programma e la formazione politica 

 

Articolo 20.  (Forum tematici)

1. Le finalità dei Forum tematici sono: la libera discussione, la partecipazione alla vita pubblica, la formazione degli elettori e degli iscritti al partito ed il coinvolgimento dei cittadini nell’elaborazione di proposte programmatiche. I Forum producono materiali utili alle decisioni e all’iniziativa politica del Partito Democratico VDA. 

2. La partecipazione ai Forum è aperta a tutti i cittadini e le cittadine. I partecipanti, qualora lo accettino, vengono registrati nell’Albo degli elettori del Partito. 

3. I Forum tematici sono attivati dai responsabili delle aree e dei settori tematici del Partito Democratico VDA. Un Forum può altresì essere attivato qualora ne facciano richiesta almeno tre cittadini e la proposta sia approvata dalla Direzione regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Forum viene sciolto e non può essere ricostituito nell’anno immediatamente successivo se alle sue attività non abbiano attivamente partecipato, anche per via telematica, almeno dieci persone nel corso dell’anno. 

4. Il funzionamento dei Forum è disciplinato da un Regolamento approvato dalla Direzione regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

5. Gli organi del Partito Democratico VDA si esprimono sui materiali prodotti dai Forum quando discutono o deliberano su contenuti attinenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui al precedente comma 4. 

6. Il materiale audio‐video ed i documenti prodotti dai Forum sono pubblici ed  accessibili a tutti in forma gratuita e non sono oggetto di diritto d’autore. Il Partito Democratico VDA li può liberamente utilizzare per l’elaborazione del proprio programma elettorale e più in generale delle proprie posizioni politiche. 

 

Articolo 21.  (Conferenza permanente delle donne democratiche) 

1. Della Conferenza permanente delle donne democratiche fanno parte le iscritte e le elettrici che ne condividono le finalità. 

2. La Conferenza permanente è un luogo di elaborazione delle politiche di genere, di promozione del pluralismo culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici. 

3. Le forme organizzative della Conferenza, improntate ad autonomia e flessibilità, sono disciplinate da un Regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle donne che vi aderiscono. 

  

Articolo 22.  (Commissioni regionali) 

1. L’Assemblea regionale, su proposta del Segretario regionale o di un quinto dei suoi componenti, può istituire una o più Commissioni dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte per l’organizzazione e la regolazione della vita interna del partito, ovvero documenti a carattere politico‐programmatico. 

 

Articolo 23.  (Conferenza programmatica annuale) 

1. Ogni due anni il Partito Democratico VDA indice la propria Conferenza programmatica secondo le modalità stabilite dall’apposito Regolamento approvato dall’Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

2. I temi oggetto della Conferenza vengono determinati, su proposta del Segretario regionale, dalla Direzione regionale. 

3. Sui temi prescelti, il Segretario regionale presenta, entro il termine previsto dal Regolamento, brevi documenti da porre alla base della discussione in tutte le organizzazioni del Partito Democratico VDA, tra gli iscritti e gli elettori. 

4. Successivamente si riuniscono le Assemblee di circolo per discutere dei temi oggetto della Conferenza. Su ciascuno di essi, le stesse Assemblee possono approvare specifiche risoluzioni. 

5. L’Assemblea regionale si riunisce entro il termine previsto dal Regolamento per deliberare su ciascuno dei temi oggetto della Conferenza, tenendo conto del dibattito svoltosi nel partito e delle risoluzioni approvate dalle Assemblee di circolo. 

 

Articolo 24.  (Referendum e altre forme di consultazione) 

1. È indetto un referendum interno qualora ne facciano richiesta il Segretario regionale, ovvero la Direzione regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, ovvero il trenta per cento dei componenti l’Assemblea regionale, ovvero il quindici per cento degli iscritti al Partito Democratico VDA. 

2. La proposta di indizione del referendum deve indicare: la specifica formulazione del quesito; la natura consultiva ovvero deliberativa del referendum stesso; se la partecipazione è aperta a tutti gli elettori o soltanto agli iscritti.

3. Il referendum è indetto dal Presidente dell’Assemblea regionale, previo parere favorevole di legittimità della Commissione regionale di garanzia, sulla base di un Regolamento approvato con i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea nazionale. 

4. La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi. 

5. Il referendum interno può essere indetto su qualsiasi tematica relativa alla politica ed all’organizzazione del Partito Democratico VDA. Il referendum può avere carattere consultivo o deliberativo. Qualora il referendum abbia carattere deliberativo, la decisione assunta è irreversibile, e non è soggetta ad ulteriore referendum interno per almeno due anni. 

6. Il Regolamento di cui al precedente comma 3 disciplina anche altre forme di consultazione e di partecipazione alla formazione delle decisioni del Partito, comprese quelle che si svolgono attraverso il Sistema informativo per la partecipazione. 

 

Articolo 25.  (Formazione politica)

1. Il Partito Democratico VDA promuove attività culturali per la formazione della classe dirigente, per la promozione e la diffusione di una cultura politica attenta ai valori democratici. 

2. A questo scopo, il Partito Democratico VDA stabilisce rapporti di collaborazione con una molteplicità di Istituti e Centri di ricerca, Università, Fondazioni, Associazioni culturali. Il Partito Democratico VDA può inoltre avvalersi di Scuole indipendenti di cultura politica precedentemente riconosciute dal partito stesso che garantiscano la libertà di opinione, l’autonomia scientifica e didattica dei docenti e dei partecipanti, oltre al conseguimento di elevati standard di qualità dell’offerta formativa, nel rispetto dei principi di economicità della gestione. 

3. Il riconoscimento delle Scuole di ambito regionale avviene con deliberazione della Direzione regionale, su proposta motivata del Segretario, corredata di una documentazione analitica circa le dotazioni e l’offerta formativa delle scuole in questione. Il riconoscimento ha durata non superiore ai tre anni e può essere rinnovato. Non possono essere in vigore, contemporaneamente, delibere di riconoscimento per più di tre Scuole di ambito nazionale. 

4. Il riconoscimento può comportare oneri finanziari posti a carico del bilancio regionale del Partito. Tali oneri non possono tuttavia coprire più del trenta per cento dei costi di gestione di ciascuna Scuola riconosciuta. 

5. La partecipazione alle Scuole di cultura politica riconosciute dal Partito Democratico VDA è aperta sia agli iscritti che ai non iscritti. 

 

Articolo 26.  (Fondazioni, associazioni e altri istituti a carattere politico‐culturale) 

1. Il Partito Democratico VDA, ai sensi dell’articolo 18 della Costituzione, favorisce la libertà e il pluralismo associativo e stabilisce rapporti di collaborazione con fondazioni, associazioni ed altri istituti, nazionali ed internazionali, a carattere politico‐culturale e senza fini di lucro, garantendone e rispettandone l’autonomia. 

2. Il Partito Democratico VDA riconosce tali fondazioni, associazioni ed istituti quali strumenti per la divulgazione del sapere, il libero dibattito scientifico, la elaborazione politico programmatica. 

3. Le iniziative a carattere divulgativo, scientifico ed editoriale di tali Fondazioni, associazioni ed istituti non sono soggette a pareri degli organi del Partito Democratico VDA. 

4. Il Partito Democratico della VDA stabilisce rapporti con la Fondazione Giulio Dolchi, quale strumento di divulgazione del sapere, del libero dibattito scientifico e della elaborazione politico-programmatica.

5. Il Pd della VDA stabilisce rapporti con la Cooperativa le Travail, di concerto e in stretta collaborazione con la Fondazione Giulio Dolchi, quale strumento volto a favorire la libertà di stampa, di divulgazione del sapere, del libero dibattito scientifico e della elaborazione politico-programmatica.

 

Articolo 27.  (Organizzazione Giovanile) 

1. Il Partito Democratico VDA riconosce l’importanza, la ricchezza e l’originalità del contributo dei giovani alla vita del partito, promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile e una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita istituzionale del Paese. 

2. Il Partito Democratico VDA riconosce al proprio interno un’organizzazione giovanile, dotata di un proprio Statuto e di propri organismi dirigenti. 

3. I rapporti tra l’organizzazione giovanile ed il Partito Democratico VDA, le forme di partecipazione dell’organizzazione giovanile all’elaborazione politica, alle attività ed alle scelte del partito verranno regolate dalla «Carta di Cittadinanza» allegata al presente Statuto. 

 

VII  Principi della gestione finanziaria 

 

Articolo 28.  (Tesoriere) 

1. Il Tesoriere viene eletto dalla Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Segretario regionale che lo sceglie fra persone che presentino i requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, e di professionalità maturata attraverso esperienze omogenee con le funzioni allo stesso attribuite dal presente Statuto 

2. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto per un mandato. 

3. Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, il Segretario nomina un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell’Assemblea nazionale. 

4. Il Tesoriere cura l’organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del partito. 

5. Il Tesoriere è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio finanziario. 

6. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del partito per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni. 

 

Articolo 29.  (Collegio sindacale) 

1. L’Assemblea regionale nomina un Collegio sindacale composto di 3 membri effettivi indicandone il Presidente. Nomina anche due sindaci supplenti. I sindaci effettivi, come quelli supplenti, debbono essere scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti, di tempo in tempo, per i sindaci delle società per azioni bancarie. 

2. Per quanto concerne i doveri ed i poteri del Collegio sindacale, trovano applicazione in quanto compatibili le norme dettate dagli artt. 2403 e 2403 bis del Codice civile. 

3. I sindaci restano in carica quattro anni e possono essere rinominati solo per un altro mandato. 

 

Articolo 30.  (Finanziamento) 

1. Gli iscritti al Partito Democratico VDA hanno l’obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del Partito con una «quota di iscrizione».

2. Il finanziamento del partito è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle «quote di iscrizione», dalle erogazioni liberali degli eletti e dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento. 

 

Articolo 31.  (Autonomia patrimoniale e gestionale) 

1. La struttura organizzativa regionale ha una propria autonomia patrimoniale e risponde esclusivamente

degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni 

 

Articolo 32.  (Bilancio) 

1. Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione dello stato patrimoniale e del conto economico del partito, corredati da una relazione sulla gestione. Nella redazione di tali documenti si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Codice civile per il bilancio e la relazione sulla gestione della società per azioni. 

2. Entro il 30 settembre di ogni anno il Tesoriere sottopone al Comitato di Tesoreria il bilancio preventivo per l’anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto all’approvazione dalla Direzione regionale entro il successivo 30 novembre. 

3. I bilanci vengono pubblicati sul sito del Partito Democratico VDA, entro venti giorni dalla loro approvazione da parte della Direzione regionale. 

 

Articolo 33.  (Regolamento finanziario) 

1. Il Regolamento finanziario è approvato dalla Direzione regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

2. Il Regolamento finanziario disciplina le attività economiche e patrimoniali del partito, definisce la quota di iscrizione e il sostegno finanziario degli eletti alle attività politiche del Partito Democratico VDA. 

 

Articolo 34.  (Comitato di tesoreria) 

1. Il Comitato di Tesoreria è formato da 3 componenti. Il Tesoriere ne è membro di diritto e lo presiede. Gli altri due componenti sono eletti dalla Direzione regionale nella prima seduta successiva al rinnovo dei suoi componenti elettivi da parte dell’Assemblea regionale ai sensi dell’articolo 8, comma 2, nel rispetto della rappresentanza territoriale e di genere, tra persone che presentino i medesimi requisiti di cui all’articolo 32, comma 1. 

2. Il Comitato di Tesoreria coadiuva il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie. Il Comitato di tesoreria, segnatamente, approva il bilancio annuale e quello preventivo redatti dal Tesoriere e li sottopone all’approvazione della Direzione regionale. 

3. I componenti del Comitato di tesoreria durano in carica quattro anni e possono essere rieletti soltanto per un mandato. 

 

Articolo 35.  (Controllo contabile)

1. Il rendiconto annuale, redatto secondo le vigenti disposizioni di legge, è approvato dalla Direzione regionale entro il 31 maggio. 

  

VIII  Procedure e organi di garanzia 

 

Articolo 36.  (Commissioni di garanzia) 

1. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto nonché ai rapporti interni al Partito Democratico VDA e al Sistema informativo per la partecipazione di cui all’articolo 1, comma 9, sono svolte dalla Commissione regionale di garanzia. 

2. I componenti della Commissionie di garanzia ai diversi livelli sono scelti fra gli iscritti e gli elettori del Partito Democratico VDA di riconosciuta competenza ed indipendenza. 

3. L’incarico di componente di una delle Commissioni di garanzia è incompatibile con l’appartenenza a qualunque altro organo del PartitoDemocratico VDA. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti le Commissioni di garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Partito Democratico VDA nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente della Commissione si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto. 

4. I componenti della Commissione di garanzia regionale sono eletti dall’Assemblea regionale con il metodo del voto limitato. Durano in carica quattro anni ed i loro componenti non possono essere confermati. La Commissione regionale è composta da tre membri. 

5. La Commissione di garanzia elegge al suo interno un Presidente, che dura in carica due anni e può essere riconfermato/a una sola volta, ferma restando la scadenza del proprio mandato come componente della Commissione medesima. 

6. Con apposito Regolamento approvato dalla Commissione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti sono stabilite le sanzioni che derivano dalla violazione delle norme del presente Statuto e le modalità per la loro deliberazione. Esso disciplina altresì le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute delle Commissioni ai diversi livelli, di assunzione delle decisioni nonché di pubblicità delle stesse. 

 

Articolo 37.  (Ricorsi) 

1. La Commissione di garanzia vigila sulla corretta applicazione del presente Statuto e delle disposizioni emanate sulla base dello stesso, nonché sul loro rispetto da parte degli elettori, degli iscritti e degli organi del Partito Democratico VDA. 

2. Ciascun elettore o iscritto può presentare ricorso alla Commissione di garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e delle altre disposizioni di cui al comma 1. Con il Regolamento di cui al comma 7 dell’art. 40 del presente Statuto sono disciplinate le modalità di presentazione dei ricorsi nonché i casi di inammissibilità degli stessi. 

3. La Commissione di garanzia regionale ha competenza per quanto attiene a tutte le questioni inerenti l’elezione ed il corretto funzionamento degli organi regionali. Essa è altresì competente, in prima istanza, per quanto attiene all’elezione, nel rispettivo territorio, dei componenti l’Assemblea regionale, ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia. 

4. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 3, la Commissione nazionale di garanzia è competente in unica istanza per tutte le questioni attinenti l’elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali. 

5. Nel caso in cui una questione sottoposta all’esame della Commissione regionale attenga a questioni aventi rilievo nazionale ovvero all’interpretazione di disposizioni per le quali è necessario garantire un’applicazione uniforme a livello nazionale, i medesimi organismi di garanzia o le parti interessate possono decidere di sottoporre la questione alla Commissione nazionale, che si pronuncia in forma vincolante per tutte le Commissioni di garanzia ai diversi livelli. 

 

Articolo 38.  (Tenuta degli albi e loro pubblicità) 

1. Le funzioni inerenti alla custodia dell’Anagrafe degli iscritti e dell’Albo degli elettori, nonché alla vigilanza sull’uso corretto dei relativi dati, sono esercitate dalla Commissione di garanzia regionale sulla base del Regolamento di cui al comma 8 dell’art. 2 del presente Statuto. 

2. Il medesimo Regolamento stabilisce le forme della pubblicità dei dati relativi agli iscritti e agli elettori oltre che le modalità di utilizzazione dei dati anche da parte dei dirigenti di ciascun livello territoriale, nonché dei candidati ammessi a partecipare alle elezioni per gli organi del Partito Democratico VDA, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. 

 

Articolo 39.  (Revisioni dello Statuto e dei Regolamenti) 

1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dall’Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. 

2. Sono sottoposte all’esame ed al voto le proposte che siano state sottoscritte da almeno il dieci percento dei componenti l’Assemblea regionale. 

3. Le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti di competenza dell’Assemblea regionale possono essere sottoposte a referendum interno ai sensi dell’articolo 28 qualora non siano state approvate a maggioranza di due terzi dei componenti dell’Assemblea.  

 

CAPO IX  Norme transitorie e finali 

Articolo 40.  (Regolamenti) 

1. Entro sei mesi dall’approvazione del presente Statuto, l’Assemblea regionale adotta i Regolamenti ad essa demandati dallo Statuto. Nella prima seduta successiva all’approvazione dello Statuto l’Assemblea regionale approva il Regolamento finanziario di cui all’articolo 33. 

 

Articolo 41 

Fino alla scadenza del mandato rimangono in carica gli organi eletti il 25 ottobre 2009 e l’11 Novembre 2009 nonché gli effetti delle deliberazioni prese fino ad oggi, dagli stessi, nell’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 42

Il presente Statuto è formulato nel quadro dei principi fondamentali contenuti nello Statuto nazionale, nel Codice etico e nel Manifesto dei valori, le cui disposizioni prevalgono in caso di contrasto con quelle del presente Statuto e dei relativi regolamenti, e costituiscono criterio interpretativo per queste ultime”